Dare del “Banda Bassotti” non è reato!
ERICE (TRAPANI) – Pronunciare la frase «Il Comune di Erice è stato amministrato da una Banda Bassotti» non è reato. Ha stabilirlo Tribunale di Trapani (Giudice Dr. Emanuele Cersosimo) che ha mandato assolto, giovedì mattina, l’attuale sindaco di Erice, rag. Giacomo Tranchida, dall’accusa di «diffamazione aggravata, in danno di un corpo amministrativo» intentato dai Consiglieri comunali oppositori, nella precedente legislatura.
I fatti si riferiscono al Luglio del 2007, allorquando in seno ad un Consiglio Comunale e, subito dopo l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale (Avv. Giovanna Millocca) – eletta in Consiglio nelle Liste di “Erice che Vogliamo” ma alla carica di Presidente del Consiglio col voto delle Destre -, il Sindaco apostrofò i Consiglieri dell’opposizione con le frasi «alla Banda Bassotti mancava la Geltrude e adesso il quadro è completo», ed ancora, «il Sindaco dice no ai condizionamenti della Banda Bassotti», per concludere dicendo «il Comune di Erice è stato amministrato da una Banda Bassotti».
Le frasi, dal Tranchida indirizzate ai banchi dei suoi oppositori, venivano dette sia in Consiglio Comunale che ripetute in una trasmissione televisiva a carattere politico, andata in onda su Canale 2 [QUI UN VIDEO DELLA PRIME MOVIMENTATE SEDUTE IN CONSIGLIO].
Durante il procedimento, via via, tutte le parti civili ed i querelanti, eccezion fatta per l’ex Consigliere Comunale Vito Milana, avessero ritirato la querela a suo tempo proposta in danno del rag. Giacomo Tranchida.
Secondo quanto riferisce un comunicato inviato alla stampa dall’imputato, il Tribunale ha deciso «assolvere con formula piena e nel merito il Sindaco di Erice, ritenendo che lo stesso abbia esercitato un legittimo diritto di critica politica ai sensi dell’art. 51 c.p.».
Al di là della giustificata euforia dell’imputato, che nel procedimento è stato assistito dall‘avvocato di fiducia Giuseppe Rando, si dovrebbe spiegare al rag. Tranchida che parlare di assoluzione con “formula piena” non è corretto poiché, sin dal 1989, non esiste più la “formula dubitativa” [VEDI DEFINIZIONE ENCICLOPEDIA TRECCANI].
L’assoluzione, in altre parole, avviene o perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. E non costituisce reato quando non risulta provato uno almeno uno degli elementi che lo costituisce. Dal riferimento di Tranchida all’art. 51 del Codice Penale si potrebbe ipotizzare che la Corte abbia voluto intendere semplicemente «la mancanza di danno sociale degli atti stessi». Se il rag. Tranchida vorrà poi rendere pubblica la sentenza completa si potrebbe meglio capire i contorni della vicenda, al di là di ogni ragionevole dubbio.
«Le sentenze non si commentano – ha dichiarato a caldo l’imputato Tranchida – anche se non posso nascondere la soddisfazione. Aspetterò ora – ha poi aggiunto – il deposito formale della sentenza per valutare in sede civile le azioni in danno di chi per oltre 4 anni ha impegnato la mia persona e il Tribunale, e dunque la collettività più in generale e non solo ericina, in un processo infinito. Adesso sono io e la Città di Erice parte lesa».