Terreni: Riaperta la rivalutazione
La legge di stabilità, al comma 473 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha reintrodotto la possibilità di rivalutare il valore dei terreni posseduti, allo scopo di ridurre la plusvalenza che si determina in caso di vendita e sulla quale si pagano le imposte sul reddito.
La norma interessa i terreni (agricoli o edificabili) posseduti al 1° gennaio 2013 e consente di rivalutarne il valore versando un’imposta sostituiva del 4%, in modo da ridurre o azzerare la plusvalenza che si determina al momento della futura vendita.
La plusvalenza è un valore dato dalla differenza tra il valore di vendita del terreno e quello iniziale di acquisto, aumentato delle spese fiscalmente riconosciute. Uno dei casi più eclatanti che può generare plusvalenze sostanziose è quello di un terreno che da agricolo diventa edificabile. Allo scopo di rendere meno onerosa l’imposizione fiscale che si verrebbe a palesare, la legge di stabilità, come detto in apertura, ha dato la possibilità al contribuente persona fisica, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 4% di adeguare il valore dei beni a quello di mercato alla data del 1° gennaio 2013.
Il nuovo valore deve essere attribuito mediante una perizia giurata, redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e industriali edili con specializzazione edile, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio.
Il valore così determinato potrà essere assunto in luogo del costo o del valore di acquisto del terreno, ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza.
Il 4% di imposta sostitutiva, ovviamente, va versato sul valore che viene fuori dalla perizia
Possono usufruire di questa possibilità tutte le persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa e le società semplici ed enti non commerciali anche non residenti a patto che i terreni siano posseduti alla data del 1 gennaio 2013.