Caso Bondì: La Prefettura boccia il Comune di Erice
ERICE (TRAPANI) – Anche la Prefettura di Trapani, dopo il Giudice di Pace, quindi, con ordinanza a firma del vice prefetto vicario Ingoglia, boccia l’operato del Comando di Polizia Municipale di Erice, che con 55 verbali aveva contestato ripetute infrazioni al Codice della Strada al commerciante palermitano Francesco Bondì “reo” di parcheggiare la sua auto a Porta Carmine, ad Erice Vetta, lì dove alcun cartello ne vietava la sosta.
La bocciatura va oltre la semplice disposizione di «archiviazione dei verbali». La Prefettura, in sostanza, rileva che gli Ausiliari del traffico della concessionaria SOES, che hanno rilevato le “infrazioni” prima, ed il Comando della Polizia Municipale di Erice, che hanno emesso i verbali di contravvenzione poi, sono incorsi in un colossale abbaglio.
Un’evidenza di cui non si comprende come mai non sia stata rilevata dal comandante dott. Giacomo Ippolito, a suo tempo sollecitato sulla vicenda da Bondì e dalla stessa Amministrazione comunale.
In sostanza i 55 verbali furono redatti indicando una violazione all’art. 157 , comma 5, del Codice della Strada che punisce i veicoli che non sono «collocati nel modo prescritto dalla segnaletica». La Prefettura di Trapani, nell’ordinanza n. 375 del 20 luglio 2011 resa nota solo qualche giorno addietro, dà la lettura “autentica” alla norma.
Per il dott. Ingoglia «il legislatore con tale disposizione ha inteso stabilire che i conducenti sono tenuti a sistemare i veicoli entro lo spazio ad essi destinato, senza invadere gli spazi contigui».
Invece, per come dichiarato dalla vittima delle innumerevoli multe, e per come accertato per ammissione degli stessi Ausiliari del traffico, la vettura era stata parcheggiata fuori dalle strisce, sotto la cinta muraria di Porta Carmine, ed era stata appunto sanzionata dagli operatori la «sosta del veicolo fuori dagli spazi previsti dalla segnaletica». “Sosta” sanzionabile, ma a norma dell’art. 158, comma 2, del Codice della Strada solo se «sarebbe stato possibile ricavarne un effettivo intralcio all’esercizio del parcheggio» da parte di altri automobilisti. Ed occasione – esempio è il caso delle auto in doppia fila – che avrebbe permesso agli accertatori di far rimuovere col carro attrezzi il veicolo del Bondì (piuttosto che semplicemente multarlo), a norma dell’art. 68, comma 3, legge 488/99, l’aver clamorosamente errato l’indicazione dell’articolo già da sé inficia la validità delle multe!
Ma la Prefettura va oltre.
Sostiene che – sulla base degli artt. 383 e 385 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada – gli accertatori avrebbero dovuto indicare nel verbale di contestazione «gli elementi di tempo, di luogo e di fatto, non in maniera generica, ma indicando l’effettiva ubicazione del veicolo e riferimenti alla circostanza che la sosta medesima comportava pregiudizio alla funzionalità delle aree distinti con le strisce blu».
Pertanto, per la Prefettura, i verbali di contravvenzione sono «insufficienti a descrivere la condotta accertata» e, quindi, «non risulta sufficientemente provata la responsabilità del trasgressore».
Da qui la vittoria di Bondì, assistito dall’avv. Nino Sugamele di Trapani.
Anche quest’assenza di decisivi formalismi è una nuova bocciatura degli Ausiliari SOES e dello stesso Comando della Polizia Municipale. Ma il sindaco Tranchida, in proposito, non sembra prendere i provvedimenti a suo tempo annunciati a stampa e Consiglio comunale. Avrà, riteniamo, dimenticato la propria parola!