Isole Ecologiche: Istruzioni per l’uso
Dopo le polemiche di questi giorni, in merito alle istituende “Isole Ecologiche” da parte dell’Amministrazione Fazio di Trapani, inspecie di quella di Via 64, Traversa di Via Villa Rosina, alcuni chiarimenti, per far “luce” dopo le “bugie interessate” diffuse da qualcuno, sono d’obbligo.
COS’E’ L’ISOLA ECOLOGICA?
Intanto iniziamo con spiegare che di “Isole Ecologiche” ce ne sono di diversi gradi.
– Sono “Isole (o Stazioni) Ecologiche”, tecnicamente le chiameremo CZR, Centri Zonali di Raccolta, l’insieme di campane stradali e cassonetti che fungono da centro di raccolta dei rifiuti differenziati che troviamo nei diversi punti della città, a non oltre 200 metri l’una dall’altra. Tali aree sono di modesta dimensione, sono aperte ad ogni ora del giorno, solo per le utenze domestiche, e non sono presidiate.
– Sono pure “Isole (o Stazioni) Ecologiche”, ma tecnicamente le chiameremo CCR, Centri Comunali di Raccolta, quelle aree recintate, da 2.000 a 3.000 mq di superficie, aperti al pubblico solo in orari prefissati, e sotto presidio di personale, adibita allo stoccaggio temporaneo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata, conferiti sia da utenze domestiche e sia da utenze commerciali.
– Esistono, poi, isole sovracomunali.
SONO OBBLIGATORIE?
L’art. 39 del D.Lgs. 22/1997 prevede che “La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l’efficacia, l’efficienza e l’economicita’ del servizio, nonche’ il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.”
Una delle principali utilità del CCR è la raccolta dei “beni durevoli” (frigo,scaldabagni ecc) che anziché essere abbandonati ad ogni angolo trovano un posto “temporaneo” ove essere consegnati dai cittadini. L’individuazione di tale posto è un obbligo previsto sempre dal decreto “Ronchi” (art. 44: “I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani … “ presso “l’individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale”)
A CHE SERVE?
“E’ un servizio per i comuni, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti” devono offrire ai cittadini. Inoltre rappresenta una misura utile a raggiungere l’obiettivo previsto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dove, all’art. 24, afferma che “in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alla percentuale minime del 35% di rifiuti prodotti.”
DOVE DEVONO ESSERE UBICATE?
L’Isola “deve essere ubicata il più vicino possibile agli utenti … comunque baricentrica rispetto all’ambito urbanistico servito e deve essere di facile accesso per agevolare l’utilizzo da parte dei cittadini”.
DOVE VERRANNO MESSI I RIFIUTI, QUALI SARANNO LE TIPOLOGIE DEI CONTENITORI?
“Possono essere scarrabili, cassonetti, bidoni, contenitori sigillabili (per i RUP), contenitori a tenuta stagna (per gli olii). Per le frazioni deperibili (la carta) il contenitore deve essere dotato di chiusura”, le Direttive reginali del 28 giugno 2002, consigliano, inoltre di “limitare gli scarrabili”, coprire con tettoia i contenitori dei RUP e gli ingombranti.
QUALI RIFIUTI VI SI POSSONO CONFERIRE?
– Materiale Verde (potature);
– Materiale Secco da Raccolta Differenziata (carta, vetro, plastica, alluminio, legno, stracci);
– RUP (pile, farmaci, toner);
– Rifiuti Ingombranti e beni durevoli (Mobili, Elettrodomestici, Televisioni, Computer)
– Inerte proveniente da piccole demolizioni (massimo un metrocubo per conferimento);
– Batterie Auto ed Olii esausti.
MA, A PARTE L’AMBIENTE, I CITTADINI CHE CI GUADAGNANO?
Primo, sempre il D.Lgs. 22/1997 (“Ronchi”), all’art. 49, prevede che che la tassa dei rifiuti venga soppressa e si trasformi in tariffa, detta tariffa và calcolata in maniera tale che “sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.” In parole povere i cittadini, con le cartelle esattoriali, devono pagare tanto quanto costa il servizio.
Ora, avuto riguardo che i rifiuti riciclati vengono “venduti”, dall’Amministrazione, ad appositi Consorzi, capiamo che maggiore è la quantita di rifiuti recuperati e quindi “venduti”, maggiore è il risparmio per il cittadino.
Secondo, le “Isole” CCR sono obbligatoriamente dotate di “bilico per la pesa delle frazioni conferite”.
A Valderice, già dal 2000, l’amministrazione di sinistra guidata da Giacomo Tranchida ha iniziato un interessante “esperimento” per il riconoscimento, ai cittadini che apportano i “rifiuti differenziati” alle “Isole Ecologiche”, di un “buono” facente riferimento alla quantità ed alla qualità apportata, ed il cui valore viene “riconosciuto” a decremento della “tariffa dei rifiuti” del singolo conferitore. Il valore del buono riconosciuto, prima pari al doppio di quanto riconosciuto dai Consorzi per i rifiuti recuperati, dal 2002 è pari al quadruplo.