Un Natale senza dimenticare il passato
Il Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938 (XVII dell’era fascista), n. 1728 fu titolato “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”. L’allora re d’Italia, Vittorio Emanuele III, su proposta del “Duce” Vittorio Mussolini, emise un decreto di cui ancora oggi non dobbiamo dimenticarci.
Anzi, proprio oggi, quando un ministro (Castelli, della Lega Nord), afferma che non è reato la xenofobia, non bisogna dimenticare la “storia” e … come è finita.
Le “norme” del decreto nacquero come conseguenza del “Manifesto della Razza” elaborato da un gruppo di “studiosi” docenti di università italiane, sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare (leggi del “lavaggio del cervello” o della “propaganda”).
Tra le intelliggenti trovate degli “studiosi” troviamo:
“E’ tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti . Tutta l’opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo… I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo“.
Ecco una sintesi dell’articolato decreto stturito da questi alti concetti.
Art. 1 – Il matrimonio del cittadino italiana di “razza ariana” con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto è nullo.
Art. 2 – Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro dell’interno…
Art. 3 – Fermo restando il divieto di cui l’art. 1, i dipendenti delle amministrazioni civilie militari dello Stato … non possono contrare matrimonio con persone di nazionalità straniera… la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado.
Art. 9 – L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione…
Art. 10 – I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace ed in guerra;
…
d) essere proprietari di terreni …
e) essere proprietari di fabbricati…
Art. 12 – Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana…
Art. 13 – Non possono avere alle proprie dipendeze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le amministrazioni civili e militari dello Stato;…
c) le amministrazioni delle provincie, dei comuni…
g) le amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 17 – E’ vietato agli ebrei stranieri stabilire fissa dimora nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell’Egeo.
Ecco che, quindi, alimentare discussioni del tipo che seguono, e che si trovano sempre più spesso sui nostri “mass media”, non è producente di nulla di positivo, per la nostra cultura, civiltà, cristianità.
Gli stranieri? «Ce ne sono troppi pensi che sotto casa mia c’è una moschea e fino all’una di notte c’è uno che si lamenta, sembra un ubriaco. Questo non è più un paese, è un bordello. E succede perchè arriva gente che non ha casa, soldi per mangiare e quindi non fa altro che rubare e spacciare droga».
Allora pensiamo al Natale e al messaggio che ci ha voluto portare il nostro Signore…